Titolo I
Art. 22
22 / 61Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento
In vigore dal 18 ago 1999
Elevazione e aggiornamento culturale
Formazione e aggiornamento
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con
riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni.
3-ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al comma 3.
4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:
a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) aggiornamento professionale.
5. Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12
giornate lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite:
a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche
operative;
b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-22