Art. 21 · Diritto allo studio
Titolo I

Art. 21

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Diritto allo studio

In vigore dal 7 ott 1995
1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-21