Art. 11 · Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
Titolo I

Art. 11

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Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

In vigore dal 7 ott 1995
1. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall', commi 18- bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all', comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. 3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l96, e alla tabella allegata all'- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-11