Art. 22
22 / 24Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale.
In vigore dal 7 ott 1995
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della difesa saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-22