Art. 16
16 / 17Revoca - Decadenza - Estinzione
In vigore dal 6 ott 1995
1. L'autorizzazione è revocata qualora, dopo la sospensione disposta ai sensi dell', si verifichi ulteriormente l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione decade:
a) per dichiarazione di fallimento;
b) in caso di trasferimento dell'impianto a terzi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
c) qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio.
3. L'autorizzazione si estingue:
a) per scadenza del termine di durata;
b) per rinuncia del soggetto interessato;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso di persona giuridica, quando questa si estingua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-16