Art. 60 · Registrazioni obbligatorie
Titolo nono

Art. 60

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Registrazioni obbligatorie

In vigore dal 20 ott 1995
1. Le biblioteche devono registrare il movimento dei prestiti, relativamente ai documenti ed agli utenti. 2. Per i documenti dati in prestito diretto, le biblioteche devono registrare il movimento: a) cronologicamente, per fini amministrativi statistici e per il controllo delle scadenze (modello 29); b) topograficamente, per il controllo delle raccolte (seconda parte modello 26). 3. Le richieste di prestito interbibliotecario nazionale in arrivo ed i partenza, debbono essere registrate cronologicamente in due serie distinte, con l'indicazione relativa all'esito ed alla eventuale successiva restituzione (modelli 30 e 31). 4. La procedura descritta al comma precedente deve essere adottata anche per le richieste in arrivo ed in partenza del prestito interbibliotecario internazionale (modelli 32 e 33). 5. Per le richieste con esito positivo si deve tenere uno schedario topografico per il controllo delle raccolte (terza parte modello 27); per quelle con esito negativo, in quanto non possedute o non disponibili, si deve tenere la relativa documentazione in ordine alfabetico (terza parte modello 27). 6. Le biblioteche debbono registrare cronologicamente per ogni utente del prestito diretto e interbibliotecario le operazioni di prestito effettuate dal medesimo (modelli 34 e 35). 7. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i modelli e i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purchè completi di tutti gli elementi in precedenza elencati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-60