Art. 57 · Durata
Titolo nono

Art. 57

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Durata

In vigore dal 20 ott 1995
1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni. 2. Un documento già in prestito può essere prenotato da altro utente. 3. In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni il prestito può essere prolungato per un massimo di altri trenta giorni. 4. Il direttore della biblioteca ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in prestito. 5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la restituzione dei documenti. 6. Una volta all'anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. Nei quindici giorni precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti alla biblioteca. Tempi e modalità sono stabiliti nel regolamento interno di ciascun istituto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-57