Titolo nono
Art. 56
56 / 65Garanzia a tutela del materiale
In vigore dal 20 ott 1995
1. L'addetto al prestito deve controllare l'integrità, lo stato di conservazione del documento e le particolarità di rilevante interesse dell'esemplare, nonché eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che non incidono sulla conservazione del documento richiesto e ne consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali ed alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui rispettivi moduli (modelli 26 e 27).
2. All'atto della consegna del documento, il richiedente firma la relativa ricevuta (modelli 26 e 27) con la quale di impegna a rispettare le norme che regolano il servizio.
3. Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente ad un permesso (modello 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio, da consegnarsi all'uscita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-56