Art. 56 · Garanzia a tutela del materiale
Titolo nono

Art. 56

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Garanzia a tutela del materiale

In vigore dal 20 ott 1995
1. L'addetto al prestito deve controllare l'integrità, lo stato di conservazione del documento e le particolarità di rilevante interesse dell'esemplare, nonché eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che non incidono sulla conservazione del documento richiesto e ne consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali ed alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui rispettivi moduli (modelli 26 e 27). 2. All'atto della consegna del documento, il richiedente firma la relativa ricevuta (modelli 26 e 27) con la quale di impegna a rispettare le norme che regolano il servizio. 3. Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente ad un permesso (modello 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio, da consegnarsi all'uscita.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-56