Titolo nono
Art. 51
51 / 65Prestito diretto
In vigore dal 20 ott 1995
1. Il prestito diretto si effettua a favore di coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano residenti nella regione ove ha sede la biblioteca e siano in grado di documentare la propria residenza.
2. Per i minori di diciotto anni l'ammissione al prestito è disciplinata nell'ambito del regolamento interno di ogni singola biblioteca.
3. Possono essere ammessi al servizio di prestito, pur non essendo residenti nella regione in cui ha sede la biblioteca, per periodi limitati di tempo:
a) i cittadini italiani, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità europea in grado di documentare le proprie necessità di studio o di ricerca e il proprio domicilio, anche se temporaneo;
b) i cittadini dei Paesi extracomunitari, che, oltre alle documentazioni di cui al punto a), siano in possesso della certificazione attestante il periodo di soggiorno e della presentazione di un'autorità diplomatica o di una istituzione culturale.
4. Agli utenti del servizio di prestito è rilasciata una tessera (modello 25) da presentarsi ad ogni richiesta.
5. La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia e recante gli estremi del documento esibito, ha validità annuale ed è, comunque, rinnovabile.
6. Chi è già in possesso della tessera di cui al quarto comma del presente articolo, sempre che sia in regola con le disposizioni di cui al successivo , può ottenere, in presenza di valide e concrete motivazioni, accettate ad insindacabile giudizio dal direttore della biblioteca, l'inoltro a domicilio delle opere richieste in prestito, con i limiti di cui agli , secondo e terzo comma, e 55, terzo comma, e nel rispetto dei termini di cui all', primo comma, formulando dettagliata richiesta scritta.
L'utente dovrà, comunque, assumersi la completa responsabilità per eventuali danni o smarrimenti cui possa incorrere il documento richiesto durante il trasporto del medesimo. Il trasporto del documento potrà avvenire nella forma che la biblioteca ritiene più idonea al recapito dello stesso.
7. Le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti, di cui al comma precedente, sono a carico dell'utente.
8. Il pagamento del servizio è disciplinato dall' del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
9. L'utente che non restituisca il documento ottenuto in prestito ai sensi del sesto comma del presente articolo, o lo restituisca danneggiato, o lo smarrisca, anche per fatto a lui non imputabile, è soggetto alle sanzioni previste all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-51