Art. 36 · Richiesta di documenti in lettura
Titolo quarto

Art. 36

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Richiesta di documenti in lettura

In vigore dal 20 ott 1995
1. Ogni documento desiderato in lettura deve essere richiesto tramite un modulo fornito dalla biblioteca (modello 17) compilato chiaramente in tutte le sue parti. 2. Il numero dei documenti da concedere in lettura è stabilito dal regolamento interno di ciascun istituto. 3. Il direttore della biblioteca può, in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi documento, motivandone le ragioni. 4. È vietata la consultazione di materiale documentario per il quale non siano state effettuate le operazioni prescritte dagli , comma primo, 6, comma quarto, 8, comma secondo, 13, comma primo, e 14, comma primo, o che non si trovi in buono stato di conservazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-36