Titolo quarto
Art. 34
34 / 65Informazioni agli utenti
In vigore dal 20 ott 1995
1. Allo scopo di agevolare gli utenti, ogni biblioteca deve predisporre una guida che informi sui fondi librari e documentari posseduti, sui servizi forniti e sulle norme che ne regolamentano l'uso.
2. Ciascuna biblioteca, oltre a quanto disposto dal comma precedente, deve assicurare un servizio di assistenza al pubblico e di informazioni bibliografiche.
3. Sono a carico dell'utente le spese sostenute dalla biblioteca per l'erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione.
4. Il pagamento del servizio è disciplinato dall' del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamento di attuazione e tariffario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-34