Art. 34 · Informazioni agli utenti
Titolo quarto

Art. 34

34 / 65

Informazioni agli utenti

In vigore dal 20 ott 1995
1. Allo scopo di agevolare gli utenti, ogni biblioteca deve predisporre una guida che informi sui fondi librari e documentari posseduti, sui servizi forniti e sulle norme che ne regolamentano l'uso. 2. Ciascuna biblioteca, oltre a quanto disposto dal comma precedente, deve assicurare un servizio di assistenza al pubblico e di informazioni bibliografiche. 3. Sono a carico dell'utente le spese sostenute dalla biblioteca per l'erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione. 4. Il pagamento del servizio è disciplinato dall' del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamento di attuazione e tariffario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-34