Art. 3 · Tutela del patrimonio
Titolo secondo

Art. 3

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Tutela del patrimonio

In vigore dal 20 ott 1995
1. I locali ove ha sede la biblioteca e quanto in essi contenuto, il patrimonio documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature, sono affidati per la custodia al direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-3