Art. 29 · Interruzioni del servizio
Titolo terzo

Art. 29

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Interruzioni del servizio

In vigore dal 20 ott 1995
1. Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero. 2. Soltanto in caso di necessità grave ed urgente il direttore può, sotto la propria responsabilità, tenere chiusa la biblioteca, avvisando immediatamente il Ministero. 3. Di qualsiasi interruzione del servizio deve essere data al pubblico tempestiva informazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-29