Art. 28 · Chiusura per revisioni
Titolo terzo

Art. 28

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Chiusura per revisioni

In vigore dal 20 ott 1995
1. Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro, il direttore della biblioteca può disporre la chiusura al pubblico dell'istituto per non più di due settimane nel corso dell'anno. 2. Durante la chiusura debbono essere assicurati almeno i servizi di informazione e di prestito, anche se ad orario ridotto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-28