Titolo secondo
Art. 24
24 / 65Movimento dei documenti
In vigore dal 20 ott 1995
1. Ogni documento, prelevato dagli scaffali a qualsiasi titolo, deve essere immediatamente sostituito, in modo stabile ed evidente, con il modulo giustificativo del prelievo, compilato chiaramente in tutte le sue parti.
2. Il procedimento descritto al comma precedente deve essere seguito anche per i documenti risultati mancanti o smarriti.
3. La mancata ottemperanza a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo costituisce grave negligenza.
4. I documenti dati in lettura debbono essere ricollocati al loro posto giorno per giorno, salvo il caso in cui il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato all'addetto che li riceve di volersene servire per i giorni successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-24