Art. 21 · Relazione annuale
Titolo secondo

Art. 21

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Relazione annuale

In vigore dal 20 ott 1995
1. Il direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, anche ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, invia all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria una dettagliata relazione che evidenzi l'attività svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati. 2. Tale relazione, oltre a trattare dei programmi e progetti avviati nel corso dell'esercizio, dovrà contenere i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative. 3. Tale relazione deve, inoltre, riguardare: a) opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie; b) incremento del patrimonio documentario; c) lavori di ordinamento e catalogazione; d) interventi di tutela; e) servizi di prestito e riproduzione; f) altri servizi al pubblico; g) mostre e promozione culturale; h) pubblicazioni curate dalla biblioteca; i) iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all'estero; l) amministrazione; m) personale; 3. Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca e viene espresso un giudizio complessivo sul suo funzionamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-21