Titolo secondo
Art. 21
21 / 65Relazione annuale
In vigore dal 20 ott 1995
1. Il direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, anche ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, invia all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria una dettagliata relazione che evidenzi l'attività svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati.
2. Tale relazione, oltre a trattare dei programmi e progetti avviati nel corso dell'esercizio, dovrà contenere i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative.
3. Tale relazione deve, inoltre, riguardare:
a) opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
b) incremento del patrimonio documentario;
c) lavori di ordinamento e catalogazione;
d) interventi di tutela;
e) servizi di prestito e riproduzione;
f) altri servizi al pubblico;
g) mostre e promozione culturale;
h) pubblicazioni curate dalla biblioteca;
i) iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all'estero;
l) amministrazione;
m) personale;
3. Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca e viene espresso un giudizio complessivo sul suo funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-21