Titolo primo
Art. 2
2 / 65Compiti
In vigore dal 20 ott 1995
1. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali hanno i seguenti compiti:
a) raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale;
b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche;
c) acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza;
d) documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti.
2. I compiti di cui al comma precedente sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. In particolare le biblioteche universitarie attuano il coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-2