Titolo secondo
Art. 19
19 / 65Programmazione triennale ed annuale
In vigore dal 20 ott 1995
1. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali del programma di spesa triennale ed annuale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nonché ai fini dell'eventuale incremento degli stanziamenti sui capitoli di spesa per l'esercizio successivo, il direttore della biblioteca, sulla base di documentate necessità di spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento da presentarsi all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro il termine di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo.
2. Il direttore della biblioteca è tenuto a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria:
a) entro il 2 gennaio dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione triennale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessità finanziarie;
b) entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione annuale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessità finanziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-19