Art. 15 · Schedari, registri e bollettari
Titolo secondo

Art. 15

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Schedari, registri e bollettari

In vigore dal 20 ott 1995
1. Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati negli , ogni biblioteca deve possedere: a) uno schedario delle pubblicazioni in continuazione e in collezione e uno schedario delle pubblicazioni periodiche (modelli 5a, 5b, 5c, 5d). Tali schedari integrano l'annotazione iniziale comunque riportata nel rispettivo inventario topografico di cui all', comma primo, lettera b). Ciò fino a quando le raccolte non siano complete o non si sia, per qualsiasi motivo, cessato di aggiornarle; b) un registro cronologico dei documenti smarriti o sottratti (modello 6), integrato da un catalogo alfabetico per autori e da un topografico; c) un bollettario in duplice copia dei documenti ordinari ai librai (modello 7), con un indice alfabetico dei documenti medesimi. 2. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni degli schedari, registri e bollettari, previsti dal presente articolo, sono assicurate dall'elaboratore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-15