Titolo secondo
Art. 14
14 / 65Indicazione di appartenenza
In vigore dal 20 ott 1995
1. Su ciascuno dei documenti indicati nel precedente , comma quarto, deve essere apposto un timbro con il nome della biblioteca.
2. Il timbro di cui al primo comma del presente articolo deve essere apposto:
a) nel verso del frontespizio; in mancanza del frontespizio sulla prima pagina; inoltre su una o più pagine convenute del documento;
b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina miniata di stampato o manoscritto;
c) nel recto del foglio isolato;
d) nel cartellino unito all'oggetto.
3. Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del timbro debbono essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione e l'uso del documento e dell'oggetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-14