Art. 14 · Indicazione di appartenenza
Titolo secondo

Art. 14

14 / 65

Indicazione di appartenenza

In vigore dal 20 ott 1995
1. Su ciascuno dei documenti indicati nel precedente , comma quarto, deve essere apposto un timbro con il nome della biblioteca. 2. Il timbro di cui al primo comma del presente articolo deve essere apposto: a) nel verso del frontespizio; in mancanza del frontespizio sulla prima pagina; inoltre su una o più pagine convenute del documento; b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina miniata di stampato o manoscritto; c) nel recto del foglio isolato; d) nel cartellino unito all'oggetto. 3. Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del timbro debbono essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione e l'uso del documento e dell'oggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-14