Capo V
Art. 12
12 / 13Norme transitorie
In vigore dal 22 ott 1995
1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente , punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-06-30;418#art-12