Art. 12 · Norme transitorie
Capo V

Art. 12

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Norme transitorie

In vigore dal 22 ott 1995
1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente , punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-06-30;418#art-12