Art. 63
Titolo VIII

Art. 63

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In vigore dal 24 giu 1995
1. Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa è stabilita nei limiti indicati dall' del su richiamato statuto. ". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1995 SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il guardasigilli: Mancuso Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 321
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-63