Art. 60
Titolo VIII

Art. 60

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In vigore dal 24 giu 1995
1. La Società provvede alla gestione, con contabilità separata, di un fondo destinato alla solidarietà fra soci e alla solidarietà fra iscritti, avente denominazione "Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.". 2. Il regolamento del Fondo stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle prestazioni da esso erogate. 3. La Società, gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalità e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-60