Art. 57
Titolo VII

Art. 57

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In vigore dal 24 giu 1995
1. La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2.000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali. 2. Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilità di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888. 3. L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno. 4. Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio. 5. A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili. 6. Le deliberazioni del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente, per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione.
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