Art. 51
Titolo VI

Art. 51

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In vigore dal 24 giu 1995
1. La Società è organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero. 2. L'ufficio centrale, denominato direzione generale, è costituito in sezioni e in servizi. 3. La competenza della direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Società. 4. La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-51