Art. 50
Titolo V

Art. 50

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In vigore dal 24 giu 1995
1. Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'ultimo comma dell'. 2. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società. 3. Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-50