Titolo V
Art. 50
50 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'ultimo comma dell'.
2. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società.
3. Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-50