Art. 49
Titolo V

Art. 49

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In vigore dal 24 giu 1995
1. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente . 2. Il direttore generale: a) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Società; b) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Società e sovrintende alla gestione della Società; c) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale; d) nomina e revoca gli agenti della Società, a norma di regolamento; e) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società; f) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-49