Art. 47
Titolo V

Art. 47

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In vigore dal 24 giu 1995
1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 2. I membri elettivi degli organi collegiali che non intervengano senza giustificato motivo a quattro riunioni anche non consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo collegiale del quale fanno parte. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'interessato può proporre opposizione avverso il provvedimento stesso all'organo che lo ha adottato. 4. Le cariche di cui agli . 43. 46 e 58 che si rendessero vacanti entro il quinquennio sono assegnate per il periodo residuo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-47