Titolo V
Art. 46
46 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. La commissione dei ricorsi è composta di un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, nominato per un quinquennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione, dei quali due autori, due editori e due giuristi quali componenti effettivi, e un autore, un editore e un giurista, quali supplenti.
2. I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.
3. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno tre dei componenti. In caso di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il voto del presidente della commissione.
5. Un funzionario della Società, designato dal presidente della Società, funge da segretario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-46