Art. 41
Titolo V

Art. 41

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In vigore dal 24 giu 1995
1. L'assemblea delle commissioni di sezione è composta dei membri delle commissioni di sezione. 2. L'assemblea: a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le eventuali modifiche del presente statuto; b) approva il regolamento generale della società, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche; c) designa il presidente della società; d) nomina i membri elettivi del consiglio di amministrazione, della consulta legale, della commissione dei ricorsi e designa i membri elettivi del collegio dei revisori; e) determina il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e le indennità per i membri della consulta legale; f) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti ; g) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art.13, la misura della deduzione dagli incassi ivi prevista; h) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; i) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art.3; l) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche; m) delibera su ogni altra materia attribuita, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti. 3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-41