Art. 40
Titolo V

Art. 40

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In vigore dal 24 giu 1995
1. I provvedimenti di sanzione previsti degli , primo comma, e 28, primo comma, sono adottati da appositi comitati sezionali composti del direttore generale, che li presiede, e di due membri nominati dalle commissioni di sezione competenti tra i propri componenti. 2. Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-40