Art. 4
Titolo II

Art. 4

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In vigore dal 24 giu 1995
1. La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonché di coloro che gliene abbiano affidato il mandato. 2. La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-4