Titolo V
Art. 36
36 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. Le commissioni sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate:
a) per la sezione Lirica cinque commissari soci ed uno iscritto, dei quali: due soci ed uno iscritto autori della parte musicale ovvero della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; tre soci editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;
b) per la sezione Musica, undici commissari soci e otto iscritti, dei quali: sei autori di musica ripartiti in due soci ed uno iscritto autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; due soci e uno iscritto autori di composizioni varie; due soci ed uno iscritto autori della parte letteraria di composizioni varie; cinque soci e cinque iscritti editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;
c) per la sezione Drammatica, Operette e Riviste, sei commissari soci e quattro iscritti dei quali: due soci e uno iscritto autori di opere drammatiche o di genere affine ovvero della parte letteraria di operette, riviste ed opere analoghe; uno socio ed uno iscritto autori della parte musicale; due soci ed uno iscritto autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; uno socio ed uno iscritto concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione ovvero editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;
d) per la sezione Opere Letterarie e Arti Figurative, due commissari soci e quattro iscritti dei quali: uno socio e due iscritti autori, uno socio e due iscritti editori di opere letterarie o figurative;
e) per la sezione Cinema, due commissari soci e due iscritti dei quali: uno socio ed uno iscritto autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), uno socio e uno iscritto produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.
2. Ogni commissione di sezione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.
3. Le commissioni di sezione sono convocate, su iniziativa del presidente, normalmente tre volte l'anno. Possono anche convocarsi su richiesta di almeno la metà dei propri componenti incluso il vice presidente.
4. Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.
5. Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell', soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-36