Titolo V
Art. 34
34 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della Società.
2. Esso inoltre delibera:
a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;
b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.
3. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione:
a) le eventuali modifiche del presente statuto;
b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;
c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti ;
c-bis) la misura della deduzione prevista dall';
d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
e) l'assunzione dei servizi indicati nell';
e-bis) il regolamento del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche.
4. Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-34