Art. 32
Titolo V

Art. 32

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In vigore dal 24 giu 1995
1. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio stesso nella sua prima adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-32