Titolo IV
Art. 27
27 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte, previa contestazione degli addebiti, dall'apposito comitato, competente per sezione, di cui all'.
2. La sanzione della radiazione è inflitta dalla commissione di sezione competente.
3. Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.
4. Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, all'assemblea delle commissioni di sezione, che decide in via definitiva sentita la commissione dei ricorsi. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all' del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
5. È data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto dall'organo emanante il provvedimento definitivo, in considerazione di particolari circostanze di fatto.
6. I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-27