Titolo III
Art. 24
24 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione, può attribuire la qualità di socio onorario ad autori o editori o produttori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività professionale e del contributo dato all'incremento del patrimonio letterario e artistico italiano.
2. La nomina è deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori previo parere favorevole di un comitato intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell', da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni per la nomina dei soci onorari possono essere adottate con frequenza triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun triennio.
4. Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.
5. Il socio onorario ha diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento generale della Società.
6. L'attribuzione della qualità di socio onorario non preclude il riconoscimento della qualità di socio a norma dell'art.18 del presente statuto qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-24