Art. 21
Titolo III

Art. 21

21 / 64
In vigore dal 24 giu 1995
1. Le domande dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti. 2. Il provvedimento della commissione che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione. 3. Il presidente può incaricare, con le modalità previste dal regolamento generale, uno o più soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea, la quale decide in via definitiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-21