Art. 12
Titolo III

Art. 12

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In vigore dal 24 giu 1995
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. 2. Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatile. 3. Gli iscritti che abbiano superato l'età di ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi di cui all', terzo comma, del presente statuto e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente. 4. L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto. 5. La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. La commissione o le commissioni di sezione competenti possono tuttavia decidere che sia mantenuto il rapporto di iscrizione in motivati casi particolari. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente, che decide in via definitiva. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all' del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-12