Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 mar 1995
1. I comandanti delle capitanerie di porto di Bari, Ancona e La Spezia dispongono per l'assegnazione del personale alle predette sezioni staccate e per quanto concerne il funzionamento delle stesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-05;699#art-4