Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 mar 1995
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui agli nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata al presente decreto che, vistata dal Ministro proponente, ne fa parte integrante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-05;679#art-4