Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 dic 1994
1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il direttore generale della M.C.T.C. può revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634#art-4