Art. 2 · Modalità e condizioni per la conciliazione

Art. 2

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Modalità e condizioni per la conciliazione

In vigore dal 27 ott 1994
1. La conciliazione proposta da una delle parti prima dell'udienza di discussione è portata a conoscenza dell'altra parte con atto sottoscritto. Tale atto è comunicato alla controparte mediante consegna o spedizione in plico senza busta raccomandato. 2. La conciliazione può avvenire a condizione che le parti siano presenti in udienza, anche tramite procuratore costituito con i relativi poteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;592#art-2