Art. 17
17 / 26Consegnatario dei beni mobili
In vigore dal 7 ago 2012
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di facile consumo, sono dati in consegna - previa sottoscrizione di apposita scheda in duplice esemplare - a dipendenti che ne sono responsabili per debito di vigilanza. Analogamente si procede per le variazioni del responsabile della custodia.
2. L'inventario dei beni è curato dal consegnatario che emette i buoni di carico e di scarico in triplice esemplare, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
3. Non sono iscritti negli inventari, ma annotati in apposito registro di carico e scarico, gli oggetti che per loro intrinseca natura sono destinati al consumo, sono parti di ricambio di altri beni, ovvero si deteriorano con l'uso, e quelli di modico valore.
4. Il consegnatario restituisce copia del buono di ordinazione all'ufficio amministrativo, vistata e numerata in ordine progressivo, all'atto della consegna del bene.
5. La cancellazione dagli inventari avviene per i beni mobili dichiarati fuori uso per perdita, ovvero per cessione e vendita. Essa è disposta con provvedimento del direttore dell'Istituto, sentita apposita commissione.
6. Il consegnatario opera l'iscrizione dei beni predetti negli inventari o nel registro di facile consumo e deve tenere apposito registro di carico e scarico sulla base della copia del buono di acquisto emesso dall'ufficio amministrativo, della bolla di consegna del fornitore o trasportatore e della copia del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Lo scarico è operato sulla base del provvedimento di cancellazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-17