Art. 16 · C a s s i e r e

Art. 16

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C a s s i e r e

In vigore dal 7 ago 2012
1. Ove occorra, si provvede in contanti, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, al pagamento delle spese casuali, dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, degli anticipi di viaggio, delle minute spese di funzionamento dell'Istituto, nonché di quelle altre spese il cui pagamento si renda necessario ed urgente. 2. Per il pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede mediante ordinativi a favore del cassiere con l'obbligo della resa del conto giudiziale. 3. Per speciali esigenze individuate con provvedimento direttoriale, il cassiere riceve il versamento di somme liquide, vaglia postali e vaglia cambiari della Banca d'Italia intestati all'Istituto, emettendo apposite quietanze in triplice copia numerate in ordine continuativo, per ogni esercizio finanziario. Le somme introitate devono essere versate entro tre giorni alla contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-16