Art. 2
2 / 5In vigore dal 25 set 1994
1. I titoli di spesa di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, nonché quelli relativi alle competenze accessorie, possono essere estinti, in via continuativa, anche mediante accreditamento sulla carta nominativa.
2. Il pagamento delle pensioni I.N.P.S. e di Stato, nonché delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogate da altre amministrazioni pubbliche e da altri enti, può essere effettuato mediante accreditamento sulla carta nominativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;533#art-2