Art. 31 · Graduatorie.
Capo IV

Art. 31

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Graduatorie.

In vigore dal 14 lug 2023
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle centri per l'impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata. 2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente. 3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica. 4. Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall', comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-31