Art. 28 · Assunzioni in servizio
Capo III

Art. 28

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Assunzioni in servizio

In vigore dal 24 ago 1994
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-28