Art. 4 · Modalità del rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza

Art. 4

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Modalità del rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza

In vigore dal 4 feb 1995
Modalità del rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza 1. Per la corresponsione delle competenze spettanti al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'effettuazione delle operazioni indicate all', nonché per i rimborsi ai privati delle somme versate erroneamente o in eccedenza, si provvede mediante aperture di credito a favore dei seguenti funzionari delegati: a) il cassiere della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) i direttori degli uffici periferici della stessa Direzione generale. 2. I funzionari delegati sono autorizzati, limitatamente alle operazioni di rimborso, a disporre i rimborsi stessi mediante buoni di prelevamento in contanti in proprio favore. 3. Gli stessi provvedono ai rimborsi entro novanta giorni dall'istanza in carta semplice dell'interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa del rimborso richiesto. In mancanza di tale istanza, provvedono d'ufficio, entro novanta giorni dal termine di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno a cui si riferiscono i versamenti, al rimborso delle somme versate erroneamente o in eccedenza, sulla base delle evidenze contabili giacenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;486#art-4