Art. 2 · P r e s u p p o s t i

Art. 2

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P r e s u p p o s t i

In vigore dal 4 feb 1995
1. I richiedenti le operazioni indicate nella tabella 3, allegata alla legge 1 dicembre 1986, n.870, sono tenuti a corrispondere i diritti, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione per le seguenti operazioni: a) tecniche e tecnico-amministrative in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna; b) (non è stata ammessa al visto della Corte dei conti).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;486#art-2