Art. 2
2 / 9P r e s u p p o s t i
In vigore dal 4 feb 1995
1. I richiedenti le operazioni indicate nella tabella 3, allegata alla legge 1 dicembre 1986, n.870, sono tenuti a corrispondere i diritti, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione per le seguenti operazioni:
a) tecniche e tecnico-amministrative in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna;
b) (non è stata ammessa al visto della Corte dei conti).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;486#art-2